Quota iscrizione Convitto

Quota iscrizione:

La quota mensile da corrispondere per la permanenza in convitto è pari a € 230,00, maggiorata di € 20,00 in caso di pernottamento anche di domenica. Il totale delle mensilità da corrispondere all’istituto entro il 28 di ogni mese, a copertura dell’annuale permanenza al convitto, è così determinato: 

  • Iscrizione alle classi prime o prima iscrizione:

Per i convittori iscritti alle classi prime o per la prima volta, a partire dal 28 settembre dell’anno scolastico di riferimento, con cadenza mensile, dovranno essere versate 7 quote intere, più 1 quota ridotta del 50% (per compensare i periodi di vacanza, durante i quali gli studenti non usufruiscono del convitto) entro il 28 di aprile, per un totale di 8 quote intere (compresa quota iscrizione) e 1 ridotta, a copertura della permanenza annuale in convitto. In caso di ritiro dal convitto successivo al versamento della generica quota, salvo il disposto del precedente articolo 6, la restituzione della stessa, ovvero il rimborso della differenza eventualmente dovuta, ricalcolata in funzione del numero di giorni di convitto usufruiti fino al ritiro effettivo, saranno effettuati a decorrere dal mese successivo alla data di assunzione al protocollo della dichiarazione del ritiro stesso. Qualora a carico del convittore vi fossero eventuali spese per danni arrecati (individualmente o collettivamente), l’amministrazione richiederà alle famiglie la corresponsione, mediante versamento con bollettino di c/c. postale, della somma di denaro a titolo di reintegro entro e non oltre il 15 maggio dell’anno scolastico di riferimento.

  • Iscrizione alle classi successive alla prima o riammissione:

Per i convittori iscritti a classi successive alla prima o per le riammissioni in convitto, a partire dal 28 settembre dell’anno scolastico di riferimento, con cadenza mensile, dovranno essere versate 7 quote intere, più 1 quota ridotta del 50% entro il 28 di aprile, per un totale di 8 quote intere (compresa quota iscrizione) e 1 ridotta, a copertura della permanenza annuale in convitto. Considerando il fatto che in questo caso le famiglie si ritroverebbero a pagare nel mese di febbraio la quota per la mensilità relativa all’anno scolastico in corso, più la quota di iscrizione per l’anno scolastico successivo, è concessa la facoltà di pagare per metà la quota per la mensilità di febbraio dell’anno scolastico in corso e saldare la restante metà corrispondendo l’ultima quota di aprile per intero anziché per metà. In caso di ritiro dal convitto successivo al versamento della generica quota, salvo il disposto del precedente articolo 6 bis, la restituzione della stessa, ovvero il rimborso della differenza eventualmente dovuta, ricalcolata in funzione del numero di giorni di convitto usufruiti fino al ritiro effettivo, saranno effettuati a decorrere dal mese successivo alla data di assunzione al protocollo della dichiarazione del ritiro stesso. Qualora a carico del convittore vi fossero eventuali spese per danni arrecati (individualmente o collettivamente), l’amministrazione richiederà alle famiglie la corresponsione, mediante versamento con bollettino di c/c. postale, della somma di denaro a titolo di reintegro entro e non oltre il 15 maggio dell’anno scolastico di riferimento.