Quota iscrizione semiconvitto
La quota mensile da corrispondere per la permanenza al semiconvitto è pari a € 80,00. Il totale delle mensilità da corrispondere all’istituto entro il 28 di ogni mese, a copertura dell’annuale permanenza al semiconvitto, è così determinato:
Iscrizione alle classi prime o prima iscrizione:
Per i semiconvittori iscritti alle classi prime o per la prima volta, a partire dal 28 settembre dell’anno scolastico di riferimento, con cadenza mensile, dovranno essere versate 7 quote intere, più 1 quota ridotta del 50% (per compensare i periodi di vacanza, durante i quali gli studenti non usufruiscono del semiconvitto) entro il 28 di aprile, per un totale di 8 quote intere (compresa quota iscrizione) e 1 ridotta, a copertura della permanenza annuale in semiconvitto. In caso di ritiro dal semiconvitto successivo al versamento della generica quota, salvo il disposto dell’art.43, la restituzione della stessa, ovvero il rimborso della differenza eventualmente dovuta, ricalcolata in funzione del numero di giorni di semiconvitto usufruiti fino al ritiro effettivo, saranno effettuati a decorrere dal mese successivo alla data di assunzione al protocollo della dichiarazione del ritiro stesso. Qualora a carico del semiconvittore fossero eventuali spese per danni arrecati (individualmente o collettivamente), l’amministrazione richiederà alle famiglie la corresponsione, mediante versamento con bollettino di c/c. postale, della somma di denaro a titolo di reintegro entro e non oltre il 15 maggio dell’anno scolastico di riferimento. Iscrizione classi successive alla prima o riammissione.
Iscrizione alle classi successive alla prima o riammissione:
Per i semiconvittori iscritti a classi successive alla prima o per le riammissioni in semiconvitto, a partire dal 28 settembre dell’anno scolastico di riferimento, con cadenza mensile, dovranno essere versate 7 quote intere, più 1 quota ridotta del 50% entro il 28 di aprile, per un totale di 8 quote intere (compresa quota iscrizione) e 1 ridotta, a copertura della permanenza annuale in semiconvitto. Considerando il fatto che in questo caso le famiglie si ritroverebbero a pagare nel mese di febbraio la quota per la mensilità relativa all’anno scolastico in corso, più la quota di iscrizione per l’anno scolastico successivo, è concessa la facoltà di pagare per metà la quota per la mensilità di febbraio dell’anno scolastico in corso e saldare la restante metà corrispondendo l’ultima quota di aprile per intero anziché per metà. In caso di ritiro dal semiconvitto successivo al versamento della generica quota, salvo il disposto del precedente articolo 43, la restituzione della stessa, ovvero il rimborso della differenza eventualmente dovuta, ricalcolata in funzione del numero di giorni di semiconvitto usufruiti fino al ritiro effettivo, saranno effettuati a decorrere dal mese successivo alla data di assunzione al protocollo della dichiarazione del ritiro stesso. Qualora a carico del semiconvittore vi fossero eventuali spese per danni arrecati (individualmente o collettivamente), l’amministrazione richiederà alle famiglie la corresponsione all’istituto, mediante versamento con bollettino di c/c. postale, della somma di denaro a titolo di reintegro entro e non oltre il 15 maggio dell’anno scolastico di riferimento.